Ente Nazionale Sordomuti Sezione Provinciale di Venezia
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Sordomutismo Essere minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità
congenita o acquisita durante l'età evolutiva, che abbia impedito
l'apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura
esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di
servizio (art.1 L. 381/1970) Benefici: Ausili e protesi previsti dal nomenclatore
nazionale; Esenzione pagamento ticket farmaceutico e della quota per la
ricetta medica, con esclusione dei farmaci in fascia C; Pensione di
Sordomutismo e Indennità di frequenza. |
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Pensione di Sordomutismo Dai 18 ai 65 anni 218,65€ con limite di reddito di 13.103,27€ annui |
Indennità di frequenza per minori 218,65€ con limite di reddito di 3.755,83 € |
Indennità di Comunicazione 215,35€ dal riconoscimento del Sordomutismo alla morte, nessun limite di reddito |
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Minori di età Per quanto riguarda i minori si hanno le seguenti
diagnosi e certificazioni: Difficoltà persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni della propria età:
ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale concessione subordinata
alla diagnosi; Esenzione del pagamento del ticket farmaceutico, con
esclusione della quota per la ricetta e dei farmaci in fascia C; Indennità di
frequenza. Ipoacusia con perdita superiore ai 60 dB
nell'orecchio migliore: Ausili e protesi
previsti dal nomenclatore nazionale concessione subordinata alla diagnosi;
Esenzione dal pagamento del ticket farmaceutico, con esclusione della quota
per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C; Indennità di frequenza. Necessità
di assistenza continua per incapacità a compiere
atti della vita e/o a deambulare: ausili
e protesi previsti dal nomenclatore nazionale; Esenzione dal pagamento del
ticket farmaceutico e della quota per la ricetta medica, con esclusione dei
farmaci in fascia C; Indennità di frequenza; Indennità ai accompagnamento. |
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Handicap grave E' riconosciuta GRAVE la persona handicappata con ridotta
autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione. In caso di minore:
La lavoretarice madre o, in alternativa,
il lavoratore padre, anche adottivi, possono ottenere un prolungamento fino a
tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro oppure, in
alternativa, due oredi permesso giornaliero
retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del minore. Dopo il
terzo anno di vita si può usufruire di tre giorni di permesso mensile,
diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina, impossibilità di
trasferimento senza consenso. In caso di maggiore età: diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina; impossibilità di trasferimento senza il suo consenso; deduzione dal reddito complessivo delle spese mediche e di assistenza specifica. |
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