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Spazio Web di Angelo Gaudenzi
Verità e Libertà è un Movimento d'Opinione.
Onesto è colui che cambia il proprio pensiero per accordarlo alla verità. Disonesto è colui che cambia la verità per accordarla al proprio pensiero.
La democrazia è una pecora in mezzo a dei lupi che decidono frà loro su chi se la mangerà...La libertà è una pecora , bene armata di verità , che contesta il voto.
Nel tempo dell'inganno universale dire la verità è un atto rivoluzionario.
G. Orwell
 
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Pensate che il sistema di conteggio dei voti usato per le consultazioni elettorali ,di ogni tipo, nel nostro paese sia veramente affidabile? Leggete e riflettete su ciò che ho scoperto, considerando che potrebbe essere solo la punta di un iceberg grande più di 1.000.000 un milione di voti.Questo enorme pezzo di ghiaccio burocratico ; composto da una confluenza media di almeno 20 venti schede “mal calcolate” più o meno volutamente,in ognuna delle circa 60.000 sessantamila sezioni elettorali della Repubblica ; fluttua pericolosamente nel “ mare elettorale italiano” e forse si è già infranto contro le deboli protezioni della nostra democrazia che ; da qui alle prossime elezioni,se non troveremo qualche efficace rimedio (come la numerazione ed il conteggio automatico delle schede con scansione e catalogazione immediata in archivi informatici , immediatamente consultabili da ogni cittadino che voglia controllare di persona la regolarità dell’esito elettorale) potrebbe colare a picco perché in Italia la democrazia “ naviga a vista” e non può più tutelarsi da un pericolo di cui esistono ormai le prove oggettive e che sta diventando sempre più grave e diffuso. Ogni cittadino dovrebbe avere la possibilità di controllare personalmente i risultati elettorali perchè la nostra Costituzione stabilisce che la Sovranità appartiene al Popolo e se (spesso purtroppo) in nome del popolo s'impedisce una verifica seria veloce ed attendibile della volontà popolare con tale comportamento si mortifica la Sovranità Popolare che è il pilastro portante della nostra Democrazia.

Non è il voto che fa la democrazia, ma il conteggio dei voti. Tom Stoppard
Chi vota non decide nulla, decide tutto chi conta i voti. Stalin (attribuito)
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Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Alla Procura della Repubblica di Perugia.
Al Prefetto di Perugia
Al Ministro degli Interni


Oggetto: Denuncia per irregolarità delle operazioni elettorali(argomenti integrativii sul calcolo del quorum di maggioranza---considerazioni--punto 1).

Presentata da :Dott.Angelo Gaudenzi.

Si invia per correttezza a tutti i soggetti interessati,affinchè possano tutelarsi in tempo da eventuali conseguenze giuridiche derivanti da fattispecie con formazione successiva alla conoscenza della natura giuridica di determinati atti.

FATTO

In relazione alle operazioni elettorali del Comune di Gualdo Tadino,per il rinnovo degli organi amministrativi,svoltesi il 12 e 13 Giugno 2004 .
In base ai dati ufficiali del primo turno elettorale(votanti:10566;schede scrutinate:10545) risultanti dai verbali depositati presso il Comune di Gualdo Tadino,la Prefettura di Perugia e riportati anche nel sito web dell’UTG: http://elezioni2004.umbria.net/ ,mancano almeno 21(ventuno) schede elettorali.

IPOTESI

1) Le schede potrebbero essere state accidentalmente o dolosamente distrutte.
2) Le schede potrebbero per errore o dolo non essere state conteggiate.
3) Le schede pur se conteggiate potrebbero non essere state rappresentate nei verbali per errore o dolo.

CONSIDERAZIONI

1)La mancanza delle schede ha prodotto una falsa rappresentazione della volontà elettorale dato che con 21 schede in più il quorum si sarebbe innalzato ed una parte politica non avrebbe ottenuto la maggioranza dei voti al primo turno;non potendo tra l’altro avvantaggiarsi dell’argomento(comunque illegalmente pubblicizzato) dell’inibitoria del premio di maggioranza ascrivibile al gruppo oppositore in caso di vittoria del secondo turno(ferma restando l’insanabile nullità del primo data la sua grave ed essenziale irregolarità).Art.7 comma 6 cpv.ed art 29 comma 6,Legge 25-3-1993 n.81.
Ovviamente il predetto comma 6 art.7 L.25-3-1993 potrebbe(ed a mio modesto parere dovrebbe)essere interpretato non in chiave riduttiva per quanto riguarda la determinazione del quorum di maggioranza nell’ipotesi di valutazione dell’inibitoria summenzionata dato che la disposizione recita testualmente:”Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno,alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito ai sensi del comma 4,almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio,viene assegnato il 60 per cento dei seggi,semprechè nessun’altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi.”Si parla dunque di “voti validi”,lasciando intendere inequivocabilmente che detti voti sono quelli espressi dai votanti effettivi ad eccezione di quelli nulli e contestati.Quindi nel caso in esame il quorum per calcolare la maggioranza costituente la possibile inibitoria per il candidato dell’opposizione dovrebbe essere di 10566(votanti)-500(nulle +bianche)-12(schede contestate)=10054/2=5027+1=5028(questo perché nei voti validi andrebbero inclusi anche i voti ai candidati senza alcuna preferenza di lista dato che la legge non lo esclude espressamente poiché se detti voti venissero esclusi sarebbero implicitamente considerati nulli.
Dato che nessuna delle liste o dei collegamenti al primo turno ha raggiunto o superato i 5028 voti di preferenza e dato che è stata fatta una pubblicità falsa ed insidiosa(sia tramite stampa che nel dibattito televisivo di chiusura della campagna elettorale per il ballottaggio) sul fantomatico conseguimento della maggioranza dei voti validi ad opera di un collegamento di liste;la magistratura dovrebbe intervenire tempestivamente per impedire che tale falsità produca conseguenze ulteriori sancendo la nullità di quanto si è verificato fin’ora a causa della divulgazione ufficiale di notizie false propalate da soggetti pubblici che in ragione del loro ufficio godono di una maggiore credibilità.Una credibilità usata in questo caso per fuorviare la libera determinazione volitiva del corpo elettorale (data l’evidente complessità della materia in esame il cittadino medio non poteva e non può a ragione trarre le esatte conclusioni per la manifestazione del proprio voto se da pubblici impiegati e funzionari sono state espresse con ostentata sicurezza frasi che hanno data per certa l’assegnazione alla coalizione di centro sinistra della maggioranza dei seggi in consiglio comunale anche in caso di vittoria al ballottaggio del candidato di centro destra Roberto Morroni(per non parlare dell’incitazione a non recarsi a votare avvenuta a mezzo stampa).

Tornando comunque all’ipotesi minimale(per la quale ovviamento si richiede lo stesso tempestivo intervento):
A mio avviso sarebbe solo un paralogismo asserire che le schede mancanti avrebbero potuto essere tutte bianche o comunque nulle dato che lo sbilanciamento ha determinato uno stato di forte incertezza sia nel corpo elettorale che nei candidati della coalizione più svantaggiata da un tale stato di cose.
2)L’ufficio elettorale di Gualdo Tadino adeguatamente e palesemente informatizzato(ed informato) non può non aver rilevato un così clamoroso sbilanciamento tra votanti e schede scrutinate(anche perché i programmi computerizzati usati per rappresentare i dati elettorali in caso di mancato equilibrio tra votanti e schede segnalano errori che impediscono di proseguire nella compilazione).
3)Dunque il non aver tempestivamente segnalato o il” non essersi accorti “delle schede mancanti costituirebbe una grave violazione che avrebbe prodotto dei danni allo stato dei fatti difficilmente reversibili.Dato che nessuno può ipotizzare cosa sarebbe accaduto se le operazioni elettorali fossero state sospese con provvedimento giudiziario o governativo d’urgenza .
4)Indubbiamente la situazione d’illegalità permane con rischio d’inquinamento delle prove(dato che i documenti errati o falsi convivono con chi non ha interesse a farne emergere l’illegalità).
5)Rappresenta altresì un paralogismo asserire che ormai dato lo svolgimento del ballottaggio il tutto si sarebbe regolarizzato(sarebbe un po’ come affermare che costruendo un edificio ed avendo sbagliato i calcoli d’armatura nella preparazione delle fondamenta; ormai avendo già edificato il primo piano tutto risulterebbe sanato.
6)In realtà ogni momento che trascorre contribuisce ad aumentare lo stato d’illegalità dell’attuale compagine consiliare ed esecutiva del Comune di Gualdo Tadino,con grave nocumento alla volontà del corpo elettorale che non può e non deve apparire come giustamente rappresentata in un simile stato di cose.
7)L’uso d’atto falso è la fattispecie concreta che si sta dunque profilando e consolidando, risultando ormai indiscutibile che dei verbali attestano che da 10566 elettori votanti provengono soltanto 10545 schede votate .E questo fatto o è falso o rappresenta un’altra verità e dunque un’altra ipotesi di reato non meno grave,quella cioè della soppressione di ben 21 schede essenziali(ferma restando l’ipotesi ordinaria di cui al punto 1 per il calcolo del quorum) per portare il quorum di maggioranza,se si dovesse trattare di tutte schede validamente votate da 4606(date le 9209 preferenze complessive ai candidati consiglieri) a 4615.Un quorum che il collegamento proclamato vincente non avrebbe superato con i 4610 voti attualmente e dichiaratamente conseguiti.
A nulla servirebbe invocare l’errore di conteggio poiché data la sua palese inescusabilità(considerato il rigore normativo vigente per gli operatori elettorali) ci ricondurrebbe all’ipotesi di falso ideologico precedentemente descritta.
8)Comunque è del tutto inutile se non dal punto di vista astrattamente speculativo formulare ipotesi sulle schede scomparse perché o si dichiarano distrutte o soppresse o si trovano e si esaminano(anche se non ci sarebbe giustificazione per i responsabili del mancato conteggio o dello smarrimento data la rigidità delle vigenti regole di analisi e di custodia delle schede) senza ottenere la sanatoria dei verbali composti su base erroneamente o dolosamente falsa o si considerano direttamente ed ideologicamente falsi i verbali medesimi.
9)Inoltre esistono fortissime differenze numeriche tra le schede nulle relative alle elezioni amministrative di Gualdo Tadino e le nulle dei dati provinciali ed europei per la stessa città.(1200 nulle per le europee che scendono a 982 per le provinciali fino a ridursi ad appena 500 per le comunali.Come non trovare quantomeno singolare una differenza di 700 schede nulle tra europee e comunali !?)
Questo rappresenta un motivo in più per disporre un’attento riconteggio delle schede elettorali di Gualdo Tadino(e forse ,per l’analisi che seguirà,anche di tutta la Provincia).
10)Le forti differenza sopra citate esistono anche per molti altri comuni umbri e sorprendentemente si notano di più(come per il caso limite di Gualdo Tadino) proprio dove la differenza di voti tra gli schieramenti non è fortissima come per es. a Scheggia,Sigillo,Cascia e Preci.Inoltre non possono passare inosservate le ben 1864 schede di differenza di Spoleto corrispondenti al terzo partito in ordine d’importanza(o le 1700 di Foligno o le 2119 di Perugia.Questo non può non farci riflettere su un altro fatto molto significativo:la somma delle differenze tra schede nulle delle europee e delle comunali di Perugia Foligno e Spoleto che è di 5683 schede supera di gran lunga la differenza globale tra nulle europee per tutta la Provincia =34947 e nulle per le provinciali =31872 per la Provincia medesima.Questa differenza è di 3075 schede cioè di ben 2608 schede in meno su tutta la Provincia rispetto ai dati delle tre sole città più importanti e sale ad addirittura 12108 schede nulle in meno per tutti i comuni della provincia che hanno votato sia per le europee che per le comunali rispetto alle schede nulle del solo voto europeo!)A confronto la differenza seppur significativa tra schede nulle per le provinciali riferite a tutta la provincia e le nulle europee per la provincia medesima sembra quasi passare in secondo piano pur con il dato veramente forte di ben 3075 schede in meno per le provinciali rispetto alle europee.Dove invece sono state conseguite maggioranze eclatanti in certi casi la differenza s’inverte e le nulle delle comunali(o provinciali;vedi lo stesso capoluogo con 495 schede nulle in più per le provinciali rispetto alle europee) addirittura superano quelle europee come per es. a Città della Pieve o a Paciano.

CONCLUSIONI

In ordine alle prove inconfutabili presentate per le elezioni amministrative di Gualdo Tadino chiedo l’annullamento delle medesime(considerando valido il calcolo del quorum con il metodo espresso al punto 1 in ottemperanza dell’art.7 comma 6 cpv.ed art 29 comma 6,Legge 25-3-1993 n.81)ed(in caso del prevalere dell’ipotesi interpretativa minimale della disposizione medesima) un rigoroso controllo di tutte le schede elettorali(compresa la regolare sequenza dei numeri impressi sulle stesse,dell’omogeneità dello stato d’usura naturale delle schede,dell’altro materiale cartaceo,dell’inchiostro di stampa,dei contrassegni manuali e dell’integrità di tutti i sigilli) dei verbali(con particolareggiato riscontro dei dati dei verbali di sezione con quelli riepilogativi riportanti le cifre totali) e della documentazione correlata.
Chiedo inoltre,dato il grave stato d’irregolarità,il commissariamento del Comune di Gualdo Tadino ,per evitare il rischio d’inquinamento delle prove presenti presso il comune medesimo e soprattutto per sottrarre i cittadini(sottoscritto incluso) ad un potere illegittimo e potenzialmente ricattatorio .
Inoltre chiedo alle interpellate Autorità di considerare cautelativamente come indiziarie le considerazioni precedentemente svolte sull’esorbitante differenza tra schede nulle dei vari livelli di consultazione elettorale disponendo per sicurezza un controllo di tutte le schede votate nella provincia di Perugia.
Chiedo al Sig.Ministro dell’Interno di considerare come orientamento statistico le considerazioni precedentemente svolte per la provincia di Perugia disponendo urgentemente il controllo di tutte le schede votate sul territorio nazionale data la possibilità d’irregolarità simili a quelle riscontrate nel Comune di Gualdo Tadino.
Chiedo anche la predisposizione di adeguati sistemi di verifica sia diretta che telematica,attivabili da qualunque cittadino al fine di evitare,già dalle prossime consultazioni elettorali ogni tipo d’irregolarità sia d’origine colposa che dolosa.
Tali sistemi dovranno assicurare una forma di contraddittorio incrociato tra Pubblica Amministrazione e cittadini di qualunque orientamento politico per assicurare la certezza dei dati elettorali unitamente alla loro rapidità di diffusione verso tutto il Corpo Elettorale.Infine chiedo ,ai sensi dell’art.22 della legge n.241/90.(e della Sent. Tar per la Lombardia-Milano (Sez.II°) N. 5846 pubblicata il 15.12.2003 ),in qualità di elettore danneggiato,di partecipare ad eventuali operazioni di controllo delle schede elettorali,miranti a chiarire l’irregolarità denunciata ed altre emergenti e correlate irregolarità.

Dott.Angelo Gaudenzi.



Riferimenti Normativi.

Codice Penale:

479 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell`esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l`atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell`art. 476 (c.p.493).

483 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico (2699 c.c.), fatti dei quali l`atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi (c.p.495).

489 Uso di atto falso
Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.
Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (c.p. 476, 485, 491, 492, 493, 493-bis).

493 Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico
Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio (c.p.358), relativamente agli atti che essi redigono nell`esercizio delle loro attribuzioni.

323 Abuso d`ufficio
Così sostituito dalla L 16/07/1997 Num. 234
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità


328 Rifiuto di atti d`ufficio. Omissione
Il pubblico ufficiale o l`incaricato di un pubblico servizio , che indebitamente rifiuta (c.p.366, 3885) un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l`incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l`atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 2 milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

490 Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri
Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli artt. 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute (c.p.491, 493 bis).
Si applica la disposizione del capoverso dell`articolo precedente.
Legge 25-3-1993 n.81 (Pubblicata nella Gazz.Uff.27 marzo 1993,n.72,S.O)
LEGGE 2 marzo 2004, n.61
Norme in materia di reati elettorali.
Pubblicato su: GU n.59 del 11.03.2004
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
urn:nir:stato:legge:2004-03-02;61
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 100, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai
seguenti:
"Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri
atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o
altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in
tutto o in parte uno degli atti medesimi e' punito con la reclusione
da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa
scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche
se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto e'
commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena e' della
reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000
euro.
Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo
VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto
l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di
candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di
elettori o di candidati, e' punito con la pena dell'ammenda da 500
euro a 2.000 euro";
b) all'articolo 106, le parole: "con la reclusione sino a tre mesi o
con la multa sino a lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti:
"con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro".
2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 90:
1) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri
atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o
altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in
tutto o in parte uno degli atti medesimi e' punito con la reclusione
da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa
scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche
se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto e'
commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena e' della
reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000
euro.
Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo
VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto
l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di
candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di
elettori o di candidati, e' punito con la pena dell'ammenda da 500
euro a 2.000 euro";
2) il quarto comma e' abrogato;
b) all'articolo 93:
1) le parole: ", ovvero chi sottoscrive piu' di una dichiarazione di
presentazione di candidatura" sono soppresse;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Chiunque sottoscrive piu' di una dichiarazione di presentazione di
candidatura e' punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000
euro".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 marzo 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Non può esserci
Libertà
Senza Verità
Non può esserci
Verità
Senza Libertà
La Verità
Ci Renderà Liberi