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LA PAROLA ALL'ESPERTO:  IL MARITO VIOLENTO PUO' ESSERE CACCIATO DI CASA

Provincia di Torino

IL MARITO VIOLENTO PUO' ESSERE CACCIATO DI CASA

 

Una legge in vigore da qualche tempo  ha stabilito che sia il Giudice civile che il Giudice penale possono disporre l’allontanamento dalla casa familiare di chi si è reso responsabile di violenze in famiglia.

Quali sono le condizioni per chiedere questi provvedimenti al Giudice civile?

La condotta  del giudice o di altro convivente deve essere di grave pregiudizio all’integrità fisica e morale o alla libertà dell’altro coniuge o convivente e deve quindi rivestire una certa gravità. Il fatto non deve costituire reato perseguibile d’ufficio (il reato è perseguibile d’ufficio quando non è necessaria la querela della persona offesa per instaurare il procedimento penale, il che avviene per i reati più gravi). In tal caso i provvedimenti verrebbero emanati dal Giudice penale. La parte che ha subito il grave pregiudizio deve presentare al Giudice un ricorso esponendo i fatti.

Il Giudice ordina al coniuge o al convivente la cessazione della condotta e ne dispone l’allontanamento  dalla casa familiare. Ove occorra può anche prescrivere di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima e in particolare al luogo di lavoro.

Il Giudice può disporre il pagamento periodico di un assegno prescrivendo che la somma sia versata direttamente alla vittima dal datore di lavoro. Le disposizioni riguardano tutte le vittime di violenze  in famiglia e tutti i conviventi nella famiglia stessa. 

Quando si tratta del coniuge, che rapporto hanno queste disposizioni con i provvedimenti emanati nella separazione giudiziale?

Il vantaggio di questo procedimento è l’immediatezza; infatti il giudice dà le disposizioni non appena presentato il ricorso. Nella separazione i provvedimenti provvisori sono emanati all’udienza davanti al Presidente e cioè dopo un certo lasso di tempo.

Occorre però mettere in evidenza che di tratta di disposizioni di emergenza che hanno la durata di sei mesi e possono essere prorogate per gravi motivi per il tempo strettamente necessario; le norme in questione non risolvono i problemi della coppia.

In pratica il coniuge che chiede l’allontanamento dell’altro coniuge si trova in una situazione così grave che dovrà per forza chiedere la separazione. E’ evidente che il coniuge violento cacciato di casa, se vi rientra, si vendicherà con altre violenze ed è impensabile che avvenga una riconciliazione.

In sede di separazione, all’udienza davanti al Presidente vengono emessi i provvedimenti provvisori (affidamento dei figli, assegnazione della casa al coniuge e disposizioni circa l’assegno) che durano fino alla conclusione del procedimento e sono  sostituiti dai provvedimenti definitivi emanati in sentenza o dalle condizioni della separazione consensuale stipulate fra coniugi e omologate dal Tribunale…

Questi ultimi potranno essere modificati in sede di divorzio o in caso di cambiamento della situazione.

Anche in sede penale il Giudice può prescrivere all’imputato di lasciare la casa familiare, di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa e in particolare al luogo di lavoro.

La novità più rilevante in campo penale è che il Giudice su richiesta del Pubblico Ministero può ingiungere il pagamento periodico  di un assegno a favore delle persone conviventi, qualora a seguito delle misure cautelari si trovino senza mezzi adeguati. 

Il giudice  può disporre che l‘assegno sia versato direttamente al beneficiario dal  datore di lavoro.  Le vittime della violenza con questa legge sono maggiormente tutelate in tempi relativamente brevi compatibilmente con il funzionamento della giustizia.

Avvocatessa Liliana Ponsero 

Patrocinante in Cassazione

COMUNICATO Per qualunque dubbio o quesito riguardante i temi del matrimonio e delle separazione legale è possibile rivolgersi all’avvocatessa Liliana Ponsero. Scrivete alla redazione di Donne & Futuro. Vi risponderemo attraverso il giornale    

 

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