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Statuto
STATUTO DEL C.O.N.I.
Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 24 Marzo 2000
Art. 1 definizione
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato
"CONI", regolato dal D. lgs. 23 Luglio 1999, n. 242, e dalla Carta
Olimpica, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività
sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale
dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale.
Art. 2 funzioni di disciplina e regolazione
1) Il CONI presiede all'organizzazione delle attività sportive sul territorio
nazionale.
2) Il CONI detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività
sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire
il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei
campionati.
3) CONI detta i principi per promuovere la massima diffusione della pratica
sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento
allo sport giovanile ferme le competenze delle Regioni in materia.
4) il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta i principi per la lotta
dello sport contro l'esclusione, le disuguaglianze, il razzismo, la xenofobia e
ogni forma di violenza.
5) Il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta i principi per
conciliare la dimensione economica dello sport con la sua inalienabile
dimensione popolare, sociale, educativa e culturale.
6) Il CONI nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta i principi per
assicurare che ogni giovane atleta formato da Federazioni, Società o
Associazioni sportive ai fini di alta competizione riceva una formazione
educativa o professionale completamente alla sua formazione sportiva.
7) Il CONI detta i principi per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di
metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività
agonistico-sportive.
8) Il CONI garantisce giusti procedimenti per la soluzione delle controversie
nell'ordinamento sportivo.
Art. 3 funzioni di gestione
1) Il CONI promuove la massima diffusione della pratica sportiva, anche al fine
di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità
residenti sul territorio, tenendo conto delle competenze delle Regioni e degli
Enti Locali.
2) promuove e tutela lo sport giovanile fin dall'età pre-scolare.
3) il CONI previene e reprime l'uso di sostanze o metodi che alterano le
naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive.
4) Il CONI cura la preparazione degli atleti, lo svolgimento delle
manifestazioni e l'approntamento dei mezzi necessari alla partecipazione della
delegazione italiana ai giochi olimpici e ad altre manifestazioni sportive.
5) gestisce attività connesse e strumentali all'organizzazione e al
finanziamento dello sport.
Art. 16 comitati provinciali
1) In ogni Provincia è istituito un Comitato provinciale, i cui organi sono: a)
il Presidente; b) la Giunta provinciale; c) il Consiglio provinciale
2) Il Consiglio provinciale è composto: a) dal Presidente che lo presiede; b)
dai Presidenti provinciali delle Federazioni Sportive Nazionali esistenti sul
territorio; c) da due rappresentanti nominati dal Consiglio Nazionale Sport per
Tutti; d) da rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi. Alle riunioni
può assistere un delegato del CONI per gli impianti sportivi. Il Presidente è
eletto a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio provinciale.
3) il Comitato provinciale rappresenta il CONI presso le istituzioni provinciali
e comunali, coordina l'attività dei fiduciari locali, promuove ed attua le
iniziative per il perseguimento dei fini istituzionali nell'ambito degli
indirizzi predisposti dal Comitato regionale.
4) Il Comitato predispone programmi annuali di attività corredati da analitiche
previsioni di spesa, li trasmette al Comitato regionale per il successivo
inoltro alla Giunta nazionale e, dopo l'approvazione, ne cura la realizzazione.
Art. 17 fiduciari locali
1) Il Comitato provinciale, su proposta del Presidente, può nominare fiduciari
locali con il compito di assicurare i rapporti a livello locale con le società
sportive e di collaborare con le amministrazioni locali per il perseguimento dei
fini istituzionali del CONI.
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