CONI              

     COMITATO PROVINCIALE DI MODENA  

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Statuto

STATUTO DEL C.O.N.I.

Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 24 Marzo 2000

Art. 1 definizione
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato "CONI", regolato dal D. lgs. 23 Luglio 1999, n. 242, e dalla Carta Olimpica, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale.

 
Art. 2 funzioni di disciplina e regolazione
1) Il CONI presiede all'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale.
2) Il CONI detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati.
3) CONI detta i principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile ferme le competenze delle Regioni in materia.
4) il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta i principi per la lotta dello sport contro l'esclusione, le disuguaglianze, il razzismo, la xenofobia e ogni forma di violenza.
5) Il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta i principi per conciliare la dimensione economica dello sport con la sua inalienabile dimensione popolare, sociale, educativa e culturale.
6) Il CONI nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta i principi per assicurare che ogni giovane atleta formato da Federazioni, Società o Associazioni sportive ai fini di alta competizione riceva una formazione educativa o professionale completamente alla sua formazione sportiva.
7) Il CONI detta i principi per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive.
8) Il CONI garantisce giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell'ordinamento sportivo.

 
Art. 3 funzioni di gestione
1) Il CONI promuove la massima diffusione della pratica sportiva, anche al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio, tenendo conto delle competenze delle Regioni e degli Enti Locali.
2) promuove e tutela lo sport giovanile fin dall'età pre-scolare.
3) il CONI previene e reprime l'uso di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive.
4) Il CONI cura la preparazione degli atleti, lo svolgimento delle manifestazioni e l'approntamento dei mezzi necessari alla partecipazione della delegazione italiana ai giochi olimpici e ad altre manifestazioni sportive.
5) gestisce attività connesse e strumentali all'organizzazione e al finanziamento dello sport.

 
Art. 16 comitati provinciali
1) In ogni Provincia è istituito un Comitato provinciale, i cui organi sono: a) il Presidente; b) la Giunta provinciale; c) il Consiglio provinciale
2) Il Consiglio provinciale è composto: a) dal Presidente che lo presiede; b) dai Presidenti provinciali delle Federazioni Sportive Nazionali esistenti sul territorio; c) da due rappresentanti nominati dal Consiglio Nazionale Sport per Tutti; d) da rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi. Alle riunioni può assistere un delegato del CONI per gli impianti sportivi. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio provinciale.
3) il Comitato provinciale rappresenta il CONI presso le istituzioni provinciali e comunali, coordina l'attività dei fiduciari locali, promuove ed attua le iniziative per il perseguimento dei fini istituzionali nell'ambito degli indirizzi predisposti dal Comitato regionale.
4) Il Comitato predispone programmi annuali di attività corredati da analitiche previsioni di spesa, li trasmette al Comitato regionale per il successivo inoltro alla Giunta nazionale e, dopo l'approvazione, ne cura la realizzazione.

 
Art. 17 fiduciari locali
1) Il Comitato provinciale, su proposta del Presidente, può nominare fiduciari locali con il compito di assicurare i rapporti a livello locale con le società sportive e di collaborare con le amministrazioni locali per il perseguimento dei fini istituzionali del CONI.

 

 

 

 

 

 
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Aggiornato il: 11 giugno 2003