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Il nostro STATUTO
CAPO
I - PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 - Costituzione e sede
1. E’ costituita l’Associazione Culturale “Terra
de Lecto”, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale (O.N.L.U.S.).
Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme
in materia. L’associazione è a partecipazione volontaria
e s’ispira ai principi di libertà, democrazia,
rispetto della natura umana e della diversità degli individui.
2. L’Associazione ha sede sociale in Lettopalena, in
Via Majella n° 4b ; può istituire rappresentanze
e uffici in tutte le località italiane e all’estero.
3. Al logotipo dell’Associazione "Terra de Lecto"
può essere accompagnato un marchio grafico ratificato
dal Consiglio Direttivo.
4. L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 – Scopi dell’Associazione
1. L’Associazione, non a scopo di lucro, ha i seguenti
obiettivi primari:
· promuovere lo sviluppo culturale, sociale, economico
ed ambientale dell’area lettese e dei suoi abitanti;
· difendere e valorizzare il territorio in tutti i suoi
aspetti: ecologico, urbanistico, artistico storico, culturale
e sociale e, in tutte le sue potenzialità: turistiche,
sportive, produttive, di gestione del tempo libero, contro ogni
forma di sfruttamento e di degrado;
· tutelare il patrimonio artistico, culturale e storico;
· promuovere e organizzare attività di volontariato;
· svolgere attività di raccolta fondi da destinare
a scopi benefici;
· promuovere manifestazioni culturali di vario genere
come dibattiti, corsi di formazione, ricerche, presentazione
libri, rappresentazioni teatrali, concerti, mostre eccetera;
· creare una sede stabile, nella quale trovino posto
una specie di “archivio musicale” quindi con dischi,
cassette, CD e quant’altro, che possa anche fungere da
supporto didattico, quindi con spartiti, metodi musicali ecc.
Essere, per gli esecutori materiali dei concerti e delle serate,
punto di riferimento per il disbrigo di pratiche amministrative
e, se necessario, supporto organizzativo (con interscambio di
strumentazioni o parti di esse, di spartiti eccetera);
· diffondere la cultura e le tradizioni nel mondo giovanile
e non, ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria,
artistica ed enogastronomia in genere, attraverso contatti fra
persone, enti ed associazioni; allargare la conoscenza del dialetto
e il rispetto delle tradizioni della terra abruzzese, affinché
si sappia trasmettere l’amore per le origini, con una
nuova visione del futuro, trasmettere i valori della famiglia,
dell’amicizia, della solidarietà; proporsi come
luogo d’incontro e di aggregazione nel nome di interessi
culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e
crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione
permanente;
· esercitare ogni attività connessa all'equitazione
nei suoi rapporti con l'escursionismo, le attività del
tempo libero all'aperto, il turismo e l'agriturismo, organizzare
lezioni, visite, escursioni per gli studenti della scuola dell'obbligo,
al fine di stimolare ed incrementare la conoscenza ed il rispetto
della natura e degli animali; organizzare raduni, attività
non competitive, corsi teorico-pratici di equitazione al fine
di preparare chiunque ne abbia fattivo interesse all'impiego
del cavallo in scopi socio-umanitari;
L’Associazione si propone inoltre come struttura di servizi
per le associazioni, categorie, centri e singoli cittadini che
perseguono finalità che coincidano anche parzialmente
con gli scopi dell’Associazione.
Art. 3 – Attività associativa
1. Per il conseguimento dei propri scopi, l’Associazione
si propone inoltre di svolgere le seguenti attività:
A. acquisire, produrre, diffondere e vendere, anche per corrispondenza
o per via telematica, in Italia e all’estero, materiale
scientifico, tecnico, culturale, didattico, politico e promozionale,
attraverso stampati, radio, televisione, internet e qualsiasi
altro mezzo di divulgazione, ivi comprese pubblicazioni e materiali
per conto terzi, siano individui, associazioni o enti, che non
siano in contrasto con lo scopo sociale dell’Associazione;
B. organizzare, in Italia e all’estero, anche in collaborazione
con altri organismi ed enti istituzionali, scientifici, culturali,
politici, sociali, di volontariato, economici e commerciali,
attività culturali, conferenze, seminari, dibattiti,
assemblee, incontri, concerti, rassegne cinematografiche, corsi
di formazione, qualificazione e specializzazione, borse di studio,
attività varie nei settori culturale e ricreativo;
C. gestire attività di carattere sociale, scientifico,
culturale, turistico ed economico ed ogni altra iniziativa negli
enti locali, circoli, istituti, università e centri di
formazione e ricerca, atte ad agevolare lo studio e la preparazione
culturale riferita allo scopo sociale;
D. promuovere e svolgere attività di studio e ricerca,
di analisi e approfondimento tecnico-scientifico anche per conto
terzi, inerenti a problemi specifici correlati agli scopi sociali
dell’Associazione, con strumenti propri o di terzi;
E. promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione
e l’edizione di libri e testi di ogni genere nonché
di pubblicazioni periodiche, pubblicitarie inoltre notiziari,
indagini, ricerche e studi di bibliografie;
F. garantire consulenza ed assistenza tecnica anche ai non
soci, ai quali si potrà richiedere il rimborso spese;
G. organizzare e promuovere, in proprio o con terzi, qualsiasi
attività turistica come, a titolo esemplificativo, viaggi,
gite, escursioni, campeggi, campi scuola, visite guidate, per
estendere e approfondire la conoscenza del territorio in relazione
ad istanze di interesse naturalistico, ambientale, paesaggistico,
artistico e culturale;
2. Per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione
può avvalersi altresì di contributi o sovvenzioni
da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private,
di organismi di ricerca nazionali o internazionali e di eventuali
altri mezzi derivanti da specifiche iniziative e/o progetti
intrapresi.
3. L’Associazione può avvalersi della collaborazione
e della consulenza di soggetti pubblici e privati, attraverso
apposite convenzioni stipulate da parte del Presidente. Il Consiglio
direttivo delibera in materia.
4. Con apposita delibera, il Consiglio direttivo può
stabilire altre attività utili al raggiungimento dei
fini sociali e dotare l’Associazione di tutti gli strumenti
tecnici e amministrativi ritenuti idonei.
Art. 4 – I soci
1. Può iscriversi a Terra de Lecto chiunque, persona
fisica o giuridica, anche non italiana, accetti lo Statuto,
versi la quota sociale determinata per l’anno in corso
e non dimostri di essere in contrasto con i principi di cui
all’Art.1 del presente Statuto.
2. In materia di valutazione della domanda di ammissione è
competenza del Consiglio direttivo. Le decisioni in merito all’ammissione
dei soci vanno comunque ratificate dall’Assemblea entro
un anno dalla delibera del Consiglio Direttivo.
3. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa,
raggiunta la maggiore età, avranno diritto di voto in
Assemblea e saranno eleggibili alle cariche associative. Il
diritto di voto può essere esercitato decorsi 30 giorni
dalla data di ricevimento del versamento della quota sociale
da parte del Segretario Generale. I soci avranno inoltre diritto
a conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende
raggiungere gli scopi associativi e ad accedere a tutti i servizi
offerti e gestiti dall’Associazione. L’eventuale
suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci non
implicherà nessuna differenza di trattamento in merito
ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. E’
espressamente esclusa ogni limitazione al pieno esercizio dei
diritti associativi in funzione della temporaneità della
partecipazione alla vita associativa. L’elezione degli
organi dell’associazione non può essere in nessun
modo vincolata o limitata ed è informata ai criteri di
massima partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni,
esclusione o decesso i soci stessi, o i loro eredi, possono
pretendere alcunché dall’Associazione né
hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
4. I soci garantiscono il loro sostegno alle attività
sociali offrendo prevalentemente il loro impegno personale,
volontario e gratuito.
5. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario,
ma impegna gli aderenti al versamento della quota associativa
e al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi
secondo le competenze statutarie. I soci sono parimenti tenuti
ad un comportamento in linea con i fondamentali principi di
rispetto della persona umana, sia nelle relazioni interne con
gli altri soci che con i terzi.
6. L’Associazione rifiuta qualsiasi discriminazione politica,
religiosa o di altro tipo tra i soci.
7. L'Associazione comprende le seguenti categorie di soci:
1. soci fondatori;
2. soci ordinari;
3. soci sostenitori;
4. soci benemeriti;
5. soci giovani;
8. La quota sociale, salvo quanto previsto al comma 12 relativo
ai soci benemeriti, è annuale ed è deliberata
dal Consiglio direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno per
l’anno successivo.
9. La condizione di socio si perde per recesso dichiarato;
a seguito del mancato pagamento della quota sociale entro i
termini stabiliti dal Consiglio Direttivo; per delibera di esclusione
del Consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità
con i principi di cui all’Art.1 o per aver contravvenuto
alle norme ed obblighi del presente Statuto. L’Assemblea
dei soci deve ratificare la delibera di esclusione del socio
del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui non condivida le ragioni
dell’esclusione il socio può adire al Collegio
Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso la delibera
di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio
stesso. Le quote sono intrasferibili.
10. I soci fondatori, ordinari e sostenitori versano annualmente
la quota sociale.
11. I soci benemeriti versano una somma minima determinata
dal Consiglio Direttivo o fanno donazioni all'Associazione per
un valore equivalente.
12. I soci giovani, di età inferiore ai 18 anni, versano
annualmente una quota minima determinata dal Consiglio Direttivo.
Nell'ambito di questa categoria, può essere prevista
una quota cumulativa per le classi scolastiche.
13. Possono iscriversi anche persone giuridiche i cui scopi
sociali non siano in contrasto con quelli dell'Associazione.
Esse devono accettare lo Statuto e versare la quota sociale,
il cui importo è stabilito di volta in volta dal Consiglio
direttivo. Le persone giuridiche esercitano gli stessi diritti
delle persone fisiche, attraverso un proprio delegato.
14. Tutti i versamenti effettuati a titolo di iscrizione o
contributo sono considerati a fondo perduto. Non creano, quindi,
in nessun caso diritto alla restituzione.
15. Terra de Lecto può stabilire accordi di collaborazione
con Associazioni, enti pubblici o privati, società, amministrazioni
pubbliche, anche non italiani, in qualsiasi forma associativa.
16. Le iscrizioni dei soci sono raccolte dal Segretario o da
un suo delegato secondo le modalità stabilite dal Consiglio
Direttivo.
Art. 5 - Proventi, patrimonio e bilancio dell’Associazione
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
· dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà
dell’Associazione;
· da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze
di bilancio;
· dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti
effettuati dai soci fondatori;
· i residui attivi di gestione possono essere temporaneamente
investiti in azioni, quote di fondi di investimento, obbligazioni
e buoni del tesoro dietro delibera del Consiglio direttivo.
2. I proventi dell’Associazione sono costituiti:
· dalle quote sociali;
· dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
· da elargizioni o contributi di enti pubblici o privati,
da donazioni, oblazioni, lasciti di persone fisiche
· da ogni altra entrata di natura accessoria o marginale
realizzata in conformità dei propri scopi istituzionali;
· da contributi di pubbliche amministrazioni per lo
svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
· dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche
occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico
valore;
· da eventuali entrate di natura commerciale svolte
in conformità ai propri scopi istituzionali e in misura
non prevalente;
3. All’Associazione è vietato distribuire, anche
in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati,
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione
stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge.
4. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio
e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio o il rendiconto
consuntivo è presentato annualmente per l’approvazione
all’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
I bilanci devono essere depositati presso la sede dell’Associazione
nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata
per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che
abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Art. 6 – Organi dell’Associazione
1. Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea;
il Consiglio direttivo; il Presidente; il Segretario Generale;.
CAPO II - L'ASSEMBLEA
Art. 7 – Partecipazione e convocazione
1. L'associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.
L’Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso
dalla sede sociale purché in Italia.
2. L’Assemblea è costituita dai soci di maggiore
età, nonché dai rappresentanti di enti, società,
associazioni, amministrazioni pubbliche aderenti all’Associazione.
L'assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta
l’anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto relativo
all’esercizio precedente e per l'eventuale rinnovo delle
cariche sociali.
3. L’Assemblea è convocata dal Presidente con
avviso pubblicato sul bollettino dell’Associazione, contenente
gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data e il
luogo di convocazione, inviato per lettera, posta elettronica,
fax o consegnato brevi manu a tutti i soci almeno trenta giorni
prima della data fissata per l’Assemblea stessa. L’Assemblea
può essere convocata su richiesta di un terzo dei Consiglieri
o un decimo degli associati in regola con le quote sociali a
norma Art.20 Cod.Civ..
4. L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria
dal Presidente con le stesse modalità del comma tre,
anche su delibera del Consiglio direttivo presa con maggioranza
dei due terzi dei membri (la cifra si arrotonda per eccesso)
o su richiesta di un decimo dei soci in regola con le quote
sociali a norma Art.20 Cod.Civ. L’assemblea straordinaria
è convocata quando all’ordine del giorno viene
proposta la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell’associazione.
La richiesta di convocazione straordinaria deve essere effettuata
per iscritto e indicare le materie da trattare.
5. Ogni socio ha diritto a un voto. Ciascun socio può
farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro
del Consiglio Direttivo, conferendogli delega scritta. Ciascun
socio può rappresentare al massimo un altro socio.
Art. 8 - Costituzione e deliberazioni
1. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza
dei voti dei soci presenti e con la presenza di almeno la metà
dei soci in prima convocazione; in seconda convocazione a maggioranza
dei presenti, qualunque sia il loro numero.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione
o, in caso di assenza, dal Vice Presidente o da persona designata
dall'assemblea stessa. I verbali delle riunioni dell'assemblea
sono redatti dal Segretario Generale o da un suo delegato o,
in caso di assenza, da uno dei membri del Consiglio Direttivo,
scelto dal Presidente.
3. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto
obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti
dal voto.
Art. 9 – Compiti dell’Assemblea
1. L’Assemblea:
· su proposta del Presidente adotta il proprio regolamento;
· delibera gli indirizzi programmatici dell’Associazione;
· elegge il Presidente, il Segretario Generale, membri
di diritto del Consiglio direttivo, contestualmente all’eventuale
elezione degli altri membri del Consiglio Direttivo;
· elegge, fissandone il numero complessivo comunque
compreso tra tre e nove, gli eventuali altri membri del Consiglio
direttivo oltre al Presidente e al Segretario Generale e al
Tesoriere;
· approva il bilancio o rendiconto consuntivo;
· delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei
presenti le modifiche dello Statuto.
CAPO III - LA RESPONSABILITA’ ESECUTIVA
Art.10 – Il Consiglio direttivo: composizione
1. Il Consiglio direttivo è un organo collegiale composto
dei membri eletti dall’Assemblea nel numero da essa stabilito,
comunque compreso tra tre e nove. Il Presidente fa parte di
diritto del Consiglio direttivo e lo presiede. Il Segretario
generale è anch’esso membro di diritto del Consiglio
direttivo.
2. Il Consiglio direttivo, d’intesa con il Presidente,
può cooptare nuovi membri, anche in sostituzione di quelli
decaduti o dimissionari. Le cooptazioni non possono superare
il 30 per cento dei membri eletti dall’Assemblea e vanno
ratificate dall’Assemblea alla prima convocazione utile.
3. Il Consiglio dura in carica cinque anni e i suoi membri
sono rieleggibili. Si riunisce almeno due volte l’anno
su convocazione del Presidente o del Segretario Generale; si
riunisce inoltre ogni qual volta lo richieda un terzo dei membri.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza
effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua
assenza, dal Consigliere più anziano ed elegge al proprio
interno un segretario, che verbalizza le riunioni e le delibere;
adotta un proprio regolamento e stabilisce i casi di decadenza
dei membri e le modalità di sostituzione e cooptazione.
Art. 11 – Il Consiglio direttivo: compiti
1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più
ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza
limitazione alcuna. Esso procede pure all’assunzione di
dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione.
2. Il Consiglio direttivo esprime pareri e raccomandazioni
sulle delibere espresse dall’Assemblea; d’intesa
con il Presidente e il Segretario Generale, può aggiornare
gli indirizzi assembleari.
3. Nomina i responsabili delle attività istituzionali
e delibera la loro sostituzione o integrazione; definisce poteri
e competenze di singoli membri; ratifica la nomina del Vicepresidente;
può eleggere un Presidente onorario. Delibera su tutte
le altre questioni ad esso demandate dallo Statuto.
4. Ratifica i bilanci o i rendiconti consuntivi, predisposti
a cura del Segretario Generale, al fine di sottoporli all’approvazione
dell’Assemblea.
5. Procede all’inizio di ogni anno sociale alla revisione
dell’elenco dei soci. Delibera in merito all’ammissione
e all’esclusione dei soci. Determina annualmente la quota
sociale per le varie categorie di soci.
6. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio
Direttivo per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto
salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute
e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge
per lo svolgimento di particolari incarichi.
7. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito
libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
Art. 12 – Il Presidente
1. Il Presidente rappresenta l’Associazione e ne indirizza
l’attività, rispondendone davanti all’Assemblea.
Garantisce l’unità di indirizzo, coordinando l’attività
degli organi associativi.
2. Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
3. Il Presidente ha facoltà di scegliere fra i membri
del Consiglio direttivo un Vicepresidente e di delegargli parte
delle proprie funzioni. Tale designazione è soggetta
a ratifica del Consiglio direttivo.
4. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione
nei confronti di terzi e in giudizio, con facoltà di
delega.
5. In caso di impedimento temporaneo o di assenza, i suoi poteri
sono esercitati dal Vicepresidente; in caso di dimissioni o
d’impedimento permanente del Presidente, il Consiglio
direttivo deve provvedere tempestivamente a convocare l’Assemblea
per l’elezione del nuovo Presidente. Fino all’elezione
del nuovo Presidente, il Vicepresidente agisce da facente funzione.
6. Esercita ogni altra prerogativa attribuitagli dall’Assemblea
o dal Consiglio direttivo.
Art. 13 – Il Segretario Generale
1. Il Segretario Generale è responsabile dell’organizzazione
di tutte le attività associative e ne risponde davanti
al Consiglio direttivo e all’Assemblea. Coordina i responsabili
delle attività associative e cura i rapporti con le istituzioni
pubbliche e con i soggetti esterni che collaborano con l’associazione.
2. In caso di impedimento temporaneo o di assenza, i suoi poteri
sono esercitati da un membro del Consiglio direttivo designato
dal Consiglio stesso; in caso di dimissioni o d’impedimento
permanente del Segretario Generale, il Consiglio direttivo deve
provvedere tempestivamente a convocare l’Assemblea per
l’elezione del nuovo Segretario Generale. Fino all'elezione
del nuovo Segretario Generale il membro del Consiglio direttivo
designato per la sostituzione agisce da facente funzione.
3. Provvede a raccogliere le quote associative dai soci e custodisce
le risorse finanziarie dell’Associazione in accordo con
le disposizioni del Consiglio direttivo. Ha il compito di verificare
la disponibilità di fondi per il finanziamento delle
attività sociali ed è responsabile della tenuta
dei libri contabili e della predisposizione del bilancio o rendiconto
annuale consuntivo.
4. Esercita ogni altra prerogativa attribuitagli dall’Assemblea
o dal Consiglio direttivo.
5. Il Segretario Generale dura in carica cinque anni ed è
rieleggibile.
CAPO IV - NORME DI GARANZIA E FINALI
Art.14 – Il Collegio Arbitrale
1. Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci, tra
questi e l’Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte,
in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di
ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale
composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali
da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo
dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo,
dal Presidente del Tribunale di Chieti. Gli arbitri giudicheranno
ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con
giudizio inappellabile, entro novanta giorni.
Art. 15 – Modifiche dell’Atto Costitutivo e dello
Statuto
1. Le modifiche dell’Atto Costitutivo e del presente
Statuto potranno essere proposte dal Presidente, dal Consiglio
Direttivo, o dai due terzi degli associati e sottoposte all’Assemblea
Straordinaria che delibera con la presenza di almeno tre quarti
degli associati ed il voto favorevole della Maggioranza dei
presenti.
Art. 16 – Scioglimento e liquidazione
1. Lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione
è deliberato dall’Assemblea con voto favorevole
dei tre quarti degli aderenti. L’Assemblea provvederà
alla nomina di uno o più liquidatori.
2. E’ fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in
modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell’Ente.
L’Assemblea delibererà in merito alla sua destinazione
ad altra associazione con finalità analoghe o per fini
di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo
di cui all’Art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996
n.662, salvo diversa destinazione imposta per legge.
Art. 17 – Legge applicabile
Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente
Statuto, si deve far riferimento alle vigenti leggi in materia
di enti e a quanto previsto dal Codice Civile. |