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Festival dell'Aventino

La BACHECA DEGLI EVENTI per raccogliere informazioni sulle datedei concerti della zona dell'Alto Aventino e non solo.[Info ]

Festival dell'Aventino on the "web" road - L'Ass.ne sta cercando di creare un DB Musicale di gruppi emergenti ed affermati, iscrivi la tua Band.[ Info ]

"Don't worry about a thing, 'Cause every little thing gonna be all right. Singin': "Don't worry about a thing, 'Cause every little thing gonna be all right!".

>> Il nostro STATUTO

CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Costituzione e sede

1. E’ costituita l’Associazione Culturale “Terra de Lecto”, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.).

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia. L’associazione è a partecipazione volontaria e s’ispira ai principi di libertà, democrazia, rispetto della natura umana e della diversità degli individui.

2. L’Associazione ha sede sociale in Lettopalena, in Via Majella n° 4b ; può istituire rappresentanze e uffici in tutte le località italiane e all’estero.

3. Al logotipo dell’Associazione "Terra de Lecto" può essere accompagnato un marchio grafico ratificato dal Consiglio Direttivo.

4. L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopi dell’Associazione

1. L’Associazione, non a scopo di lucro, ha i seguenti obiettivi primari:

· promuovere lo sviluppo culturale, sociale, economico ed ambientale dell’area lettese e dei suoi abitanti;

· difendere e valorizzare il territorio in tutti i suoi aspetti: ecologico, urbanistico, artistico storico, culturale e sociale e, in tutte le sue potenzialità: turistiche, sportive, produttive, di gestione del tempo libero, contro ogni forma di sfruttamento e di degrado;

· tutelare il patrimonio artistico, culturale e storico;

· promuovere e organizzare attività di volontariato;

· svolgere attività di raccolta fondi da destinare a scopi benefici;

· promuovere manifestazioni culturali di vario genere come dibattiti, corsi di formazione, ricerche, presentazione libri, rappresentazioni teatrali, concerti, mostre eccetera;

· creare una sede stabile, nella quale trovino posto una specie di “archivio musicale” quindi con dischi, cassette, CD e quant’altro, che possa anche fungere da supporto didattico, quindi con spartiti, metodi musicali ecc. Essere, per gli esecutori materiali dei concerti e delle serate, punto di riferimento per il disbrigo di pratiche amministrative e, se necessario, supporto organizzativo (con interscambio di strumentazioni o parti di esse, di spartiti eccetera);

· diffondere la cultura e le tradizioni nel mondo giovanile e non, ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria, artistica ed enogastronomia in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni; allargare la conoscenza del dialetto e il rispetto delle tradizioni della terra abruzzese, affinché si sappia trasmettere l’amore per le origini, con una nuova visione del futuro, trasmettere i valori della famiglia, dell’amicizia, della solidarietà; proporsi come luogo d’incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente;

· esercitare ogni attività connessa all'equitazione nei suoi rapporti con l'escursionismo, le attività del tempo libero all'aperto, il turismo e l'agriturismo, organizzare lezioni, visite, escursioni per gli studenti della scuola dell'obbligo, al fine di stimolare ed incrementare la conoscenza ed il rispetto della natura e degli animali; organizzare raduni, attività non competitive, corsi teorico-pratici di equitazione al fine di preparare chiunque ne abbia fattivo interesse all'impiego del cavallo in scopi socio-umanitari;

L’Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per le associazioni, categorie, centri e singoli cittadini che perseguono finalità che coincidano anche parzialmente con gli scopi dell’Associazione.

Art. 3 – Attività associativa

1. Per il conseguimento dei propri scopi, l’Associazione si propone inoltre di svolgere le seguenti attività:

A. acquisire, produrre, diffondere e vendere, anche per corrispondenza o per via telematica, in Italia e all’estero, materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, politico e promozionale, attraverso stampati, radio, televisione, internet e qualsiasi altro mezzo di divulgazione, ivi comprese pubblicazioni e materiali per conto terzi, siano individui, associazioni o enti, che non siano in contrasto con lo scopo sociale dell’Associazione;

B. organizzare, in Italia e all’estero, anche in collaborazione con altri organismi ed enti istituzionali, scientifici, culturali, politici, sociali, di volontariato, economici e commerciali, attività culturali, conferenze, seminari, dibattiti, assemblee, incontri, concerti, rassegne cinematografiche, corsi di formazione, qualificazione e specializzazione, borse di studio, attività varie nei settori culturale e ricreativo;

C. gestire attività di carattere sociale, scientifico, culturale, turistico ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, circoli, istituti, università e centri di formazione e ricerca, atte ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;

D. promuovere e svolgere attività di studio e ricerca, di analisi e approfondimento tecnico-scientifico anche per conto terzi, inerenti a problemi specifici correlati agli scopi sociali dell’Associazione, con strumenti propri o di terzi;

E. promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l’edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche, pubblicitarie inoltre notiziari, indagini, ricerche e studi di bibliografie;

F. garantire consulenza ed assistenza tecnica anche ai non soci, ai quali si potrà richiedere il rimborso spese;

G. organizzare e promuovere, in proprio o con terzi, qualsiasi attività turistica come, a titolo esemplificativo, viaggi, gite, escursioni, campeggi, campi scuola, visite guidate, per estendere e approfondire la conoscenza del territorio in relazione ad istanze di interesse naturalistico, ambientale, paesaggistico, artistico e culturale;

2. Per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione può avvalersi altresì di contributi o sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, di organismi di ricerca nazionali o internazionali e di eventuali altri mezzi derivanti da specifiche iniziative e/o progetti intrapresi.

3. L’Associazione può avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti pubblici e privati, attraverso apposite convenzioni stipulate da parte del Presidente. Il Consiglio direttivo delibera in materia.

4. Con apposita delibera, il Consiglio direttivo può stabilire altre attività utili al raggiungimento dei fini sociali e dotare l’Associazione di tutti gli strumenti tecnici e amministrativi ritenuti idonei.

Art. 4 – I soci

1. Può iscriversi a Terra de Lecto chiunque, persona fisica o giuridica, anche non italiana, accetti lo Statuto, versi la quota sociale determinata per l’anno in corso e non dimostri di essere in contrasto con i principi di cui all’Art.1 del presente Statuto.

2. In materia di valutazione della domanda di ammissione è competenza del Consiglio direttivo. Le decisioni in merito all’ammissione dei soci vanno comunque ratificate dall’Assemblea entro un anno dalla delibera del Consiglio Direttivo.

3. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, raggiunta la maggiore età, avranno diritto di voto in Assemblea e saranno eleggibili alle cariche associative. Il diritto di voto può essere esercitato decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento del versamento della quota sociale da parte del Segretario Generale. I soci avranno inoltre diritto a conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende raggiungere gli scopi associativi e ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall’Associazione. L’eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. E’ espressamente esclusa ogni limitazione al pieno esercizio dei diritti associativi in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L’elezione degli organi dell’associazione non può essere in nessun modo vincolata o limitata ed è informata ai criteri di massima partecipazione all’elettorato attivo e passivo. In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione o decesso i soci stessi, o i loro eredi, possono pretendere alcunché dall’Associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

4. I soci garantiscono il loro sostegno alle attività sociali offrendo prevalentemente il loro impegno personale, volontario e gratuito.

5. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al versamento della quota associativa e al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. I soci sono parimenti tenuti ad un comportamento in linea con i fondamentali principi di rispetto della persona umana, sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi.

6. L’Associazione rifiuta qualsiasi discriminazione politica, religiosa o di altro tipo tra i soci.

7. L'Associazione comprende le seguenti categorie di soci:

1. soci fondatori;

2. soci ordinari;

3. soci sostenitori;

4. soci benemeriti;

5. soci giovani;

8. La quota sociale, salvo quanto previsto al comma 12 relativo ai soci benemeriti, è annuale ed è deliberata dal Consiglio direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno per l’anno successivo.

9. La condizione di socio si perde per recesso dichiarato; a seguito del mancato pagamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo; per delibera di esclusione del Consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità con i principi di cui all’Art.1 o per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto. L’Assemblea dei soci deve ratificare la delibera di esclusione del socio del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui non condivida le ragioni dell’esclusione il socio può adire al Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso la delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. Le quote sono intrasferibili.

10. I soci fondatori, ordinari e sostenitori versano annualmente la quota sociale.

11. I soci benemeriti versano una somma minima determinata dal Consiglio Direttivo o fanno donazioni all'Associazione per un valore equivalente.

12. I soci giovani, di età inferiore ai 18 anni, versano annualmente una quota minima determinata dal Consiglio Direttivo. Nell'ambito di questa categoria, può essere prevista una quota cumulativa per le classi scolastiche.

13. Possono iscriversi anche persone giuridiche i cui scopi sociali non siano in contrasto con quelli dell'Associazione. Esse devono accettare lo Statuto e versare la quota sociale, il cui importo è stabilito di volta in volta dal Consiglio direttivo. Le persone giuridiche esercitano gli stessi diritti delle persone fisiche, attraverso un proprio delegato.

14. Tutti i versamenti effettuati a titolo di iscrizione o contributo sono considerati a fondo perduto. Non creano, quindi, in nessun caso diritto alla restituzione.

15. Terra de Lecto può stabilire accordi di collaborazione con Associazioni, enti pubblici o privati, società, amministrazioni pubbliche, anche non italiani, in qualsiasi forma associativa.

16. Le iscrizioni dei soci sono raccolte dal Segretario o da un suo delegato secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Proventi, patrimonio e bilancio dell’Associazione

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

· dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;

· da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

· dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;

· i residui attivi di gestione possono essere temporaneamente investiti in azioni, quote di fondi di investimento, obbligazioni e buoni del tesoro dietro delibera del Consiglio direttivo.

2. I proventi dell’Associazione sono costituiti:

· dalle quote sociali;

· dai redditi derivanti dal suo patrimonio;

· da elargizioni o contributi di enti pubblici o privati, da donazioni, oblazioni, lasciti di persone fisiche

· da ogni altra entrata di natura accessoria o marginale realizzata in conformità dei propri scopi istituzionali;

· da contributi di pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;

· dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore;

· da eventuali entrate di natura commerciale svolte in conformità ai propri scopi istituzionali e in misura non prevalente;

3. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

4. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio o il rendiconto consuntivo è presentato annualmente per l’approvazione all’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 6 – Organi dell’Associazione

1. Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea; il Consiglio direttivo; il Presidente; il Segretario Generale;.

CAPO II - L'ASSEMBLEA

Art. 7 – Partecipazione e convocazione

1. L'associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. L’Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia.

2. L’Assemblea è costituita dai soci di maggiore età, nonché dai rappresentanti di enti, società, associazioni, amministrazioni pubbliche aderenti all’Associazione. L'assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto relativo all’esercizio precedente e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

3. L’Assemblea è convocata dal Presidente con avviso pubblicato sul bollettino dell’Associazione, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data e il luogo di convocazione, inviato per lettera, posta elettronica, fax o consegnato brevi manu a tutti i soci almeno trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea stessa. L’Assemblea può essere convocata su richiesta di un terzo dei Consiglieri o un decimo degli associati in regola con le quote sociali a norma Art.20 Cod.Civ..

4. L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente con le stesse modalità del comma tre, anche su delibera del Consiglio direttivo presa con maggioranza dei due terzi dei membri (la cifra si arrotonda per eccesso) o su richiesta di un decimo dei soci in regola con le quote sociali a norma Art.20 Cod.Civ. L’assemblea straordinaria è convocata quando all’ordine del giorno viene proposta la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell’associazione. La richiesta di convocazione straordinaria deve essere effettuata per iscritto e indicare le materie da trattare.

5. Ogni socio ha diritto a un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo, conferendogli delega scritta. Ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio.

Art. 8 - Costituzione e deliberazioni

1. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti e con la presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione; in seconda convocazione a maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero.

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di assenza, dal Vice Presidente o da persona designata dall'assemblea stessa. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal Segretario Generale o da un suo delegato o, in caso di assenza, da uno dei membri del Consiglio Direttivo, scelto dal Presidente.

3. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 9 – Compiti dell’Assemblea

1. L’Assemblea:

· su proposta del Presidente adotta il proprio regolamento;

· delibera gli indirizzi programmatici dell’Associazione;

· elegge il Presidente, il Segretario Generale, membri di diritto del Consiglio direttivo, contestualmente all’eventuale elezione degli altri membri del Consiglio Direttivo;

· elegge, fissandone il numero complessivo comunque compreso tra tre e nove, gli eventuali altri membri del Consiglio direttivo oltre al Presidente e al Segretario Generale e al Tesoriere;

· approva il bilancio o rendiconto consuntivo;

· delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti le modifiche dello Statuto.

CAPO III - LA RESPONSABILITA’ ESECUTIVA

Art.10 – Il Consiglio direttivo: composizione

1. Il Consiglio direttivo è un organo collegiale composto dei membri eletti dall’Assemblea nel numero da essa stabilito, comunque compreso tra tre e nove. Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio direttivo e lo presiede. Il Segretario generale è anch’esso membro di diritto del Consiglio direttivo.

2. Il Consiglio direttivo, d’intesa con il Presidente, può cooptare nuovi membri, anche in sostituzione di quelli decaduti o dimissionari. Le cooptazioni non possono superare il 30 per cento dei membri eletti dall’Assemblea e vanno ratificate dall’Assemblea alla prima convocazione utile.

3. Il Consiglio dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili. Si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente o del Segretario Generale; si riunisce inoltre ogni qual volta lo richieda un terzo dei membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano ed elegge al proprio interno un segretario, che verbalizza le riunioni e le delibere; adotta un proprio regolamento e stabilisce i casi di decadenza dei membri e le modalità di sostituzione e cooptazione.

Art. 11 – Il Consiglio direttivo: compiti

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazione alcuna. Esso procede pure all’assunzione di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione.

2. Il Consiglio direttivo esprime pareri e raccomandazioni sulle delibere espresse dall’Assemblea; d’intesa con il Presidente e il Segretario Generale, può aggiornare gli indirizzi assembleari.

3. Nomina i responsabili delle attività istituzionali e delibera la loro sostituzione o integrazione; definisce poteri e competenze di singoli membri; ratifica la nomina del Vicepresidente; può eleggere un Presidente onorario. Delibera su tutte le altre questioni ad esso demandate dallo Statuto.

4. Ratifica i bilanci o i rendiconti consuntivi, predisposti a cura del Segretario Generale, al fine di sottoporli all’approvazione dell’Assemblea.

5. Procede all’inizio di ogni anno sociale alla revisione dell’elenco dei soci. Delibera in merito all’ammissione e all’esclusione dei soci. Determina annualmente la quota sociale per le varie categorie di soci.

6. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge per lo svolgimento di particolari incarichi.

7. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 – Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta l’Associazione e ne indirizza l’attività, rispondendone davanti all’Assemblea. Garantisce l’unità di indirizzo, coordinando l’attività degli organi associativi.

2. Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

3. Il Presidente ha facoltà di scegliere fra i membri del Consiglio direttivo un Vicepresidente e di delegargli parte delle proprie funzioni. Tale designazione è soggetta a ratifica del Consiglio direttivo.

4. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, con facoltà di delega.

5. In caso di impedimento temporaneo o di assenza, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente; in caso di dimissioni o d’impedimento permanente del Presidente, il Consiglio direttivo deve provvedere tempestivamente a convocare l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente. Fino all’elezione del nuovo Presidente, il Vicepresidente agisce da facente funzione.

6. Esercita ogni altra prerogativa attribuitagli dall’Assemblea o dal Consiglio direttivo.

Art. 13 – Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è responsabile dell’organizzazione di tutte le attività associative e ne risponde davanti al Consiglio direttivo e all’Assemblea. Coordina i responsabili delle attività associative e cura i rapporti con le istituzioni pubbliche e con i soggetti esterni che collaborano con l’associazione.

2. In caso di impedimento temporaneo o di assenza, i suoi poteri sono esercitati da un membro del Consiglio direttivo designato dal Consiglio stesso; in caso di dimissioni o d’impedimento permanente del Segretario Generale, il Consiglio direttivo deve provvedere tempestivamente a convocare l’Assemblea per l’elezione del nuovo Segretario Generale. Fino all'elezione del nuovo Segretario Generale il membro del Consiglio direttivo designato per la sostituzione agisce da facente funzione.

3. Provvede a raccogliere le quote associative dai soci e custodisce le risorse finanziarie dell’Associazione in accordo con le disposizioni del Consiglio direttivo. Ha il compito di verificare la disponibilità di fondi per il finanziamento delle attività sociali ed è responsabile della tenuta dei libri contabili e della predisposizione del bilancio o rendiconto annuale consuntivo.

4. Esercita ogni altra prerogativa attribuitagli dall’Assemblea o dal Consiglio direttivo.

5. Il Segretario Generale dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

CAPO IV - NORME DI GARANZIA E FINALI

Art.14 – Il Collegio Arbitrale

1. Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci, tra questi e l’Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Chieti. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art. 15 – Modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto

1. Le modifiche dell’Atto Costitutivo e del presente Statuto potranno essere proposte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, o dai due terzi degli associati e sottoposte all’Assemblea Straordinaria che delibera con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della Maggioranza dei presenti.

Art. 16 – Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con voto favorevole dei tre quarti degli aderenti. L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

2. E’ fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell’Ente. L’Assemblea delibererà in merito alla sua destinazione ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’Art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 17 – Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti leggi in materia di enti e a quanto previsto dal Codice Civile.

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