STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
GENIERI E TRASMETTITORI D’ITALIA
Approvato dal Ministro della Difesa con D.M. 4 novembre 1997
(G.U. 42/1998)
e modificato con D.M. 3 maggio 1999 (G.U. 126/1999)
Articolo 1
L’Associazione Nazionale
Genieri e Trasmettitori d’Italia (A.N.G.E.T.) ha sede centrale a Roma.
Articolo 2
L’ANGET è una associazione apolitica e non ha fini di lucro.
Articolo 3
L’Associazione si propone le seguenti finalità:
a) mantenere vivo il culto dell’ideale della Patria;
b) custodire ed esaltare il patrimonio spirituale rappresentato dalle
gloriose tradizioni dell’Arma del Genio e delle Trasmissioni;
c) concorrere, quale
organizzazione di volontariato civile, all’opera prestata dai Reparti in occasione di pubbliche calamità , alle attività del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed agli interventi umanitari, ai sensi delle leggi vigenti in materia;
d) sviluppare sentimenti di solidarietà e fratellanza fra soci,
stabilire e consolidare rapporti di fraterna cordialità tra Genieri e Trasmettitori, in servizio ed in congedo;
e) sviluppare rapporti
di cordialità tra i propri soci e quelli delle altre Associazioni d’Arma che abbiano finalità analoghe;
f) assistere moralmente, e per quanto possibile materialmente, i soci e le loro famiglie;
g) rappresentare ai competenti organi gli interessi dei soci;
h) favorire l’elevazione spirituale e culturale dei soci mediante
conferenze, pubblicazioni, manifestazioni celebrative nazionali, regionali e sezionali.
Articolo 4
Possono essere soci individuali dell’Associazione le persone indicate nellart. 5a.
Possono essere soci collettiviâ e gli Enti elencati nel successivo art. 5b.
Possono essere soci benemeriti persone ed enti indicati nel successivo art. Sc.
I Soci versano quote sociali nei limiti e con le modalità definite dal Consiglio Nazionale.
Non possono essere soci coloro che, comunque, siano venuti meno alle leggi d’onore.
Articolo 5
a. I soci individuali si distinguono in:
1) ordinari: militari e civili di ogni grado e qualifica che prestano o
hanno prestato servizio alle dipendenze di Comandi ed Enti del Genio e delle Trasmissioni;
2) onorari: i genieri
ed i trasmettitori decorati di medaglia d’oro al valor militare od al valor civile; personalità del Genio e delle Trasmissioni che abbiano onorato l’Arma o che abbiano ricoperto con onore e prestigio cariche elettive in seno all’Associazione;
3) familiari: i genitori, i coniugi, i figli, i fratelli e le sorelle
dei soci ordinari e dei Caduti per la Patria;
4) simpatizzanti: coloro che desiderano operare per gli scopi dell’Associazione.
b. I soci collettiviâ sono: Comandi, Uffici, Reparti, Scuole,
Stabilimenti, Circoli, Sale Convegno ed Enti del Genio e delle Trasmissioni, nonchè le Associazioni e gli Enti che intendono collaborare per le finalità dell’Associazione.
c. I soci benemeriti sono:
a. soci distintisi per assiduità nell’opera svolta a favore
dell’Associazione o per eminenti servizi resi all’Arma;
b. enti che con cospicue donazioni o con prestazioni abbiano procurato
benefici specifici o vantaggi all’Associazione;
La qualifica di socio si perde per dimissioni, morosità , espulsione.
Articolo 6
I soci che contravvengono alle finalità dello Statuto, che
compromettono con parole o atti l’apoliticità
dell’Associazione o che arrechino pregiudizio al suo buon nome, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari in relazione alla gravità delle mancanze:
a) richiamo,
b) sospensione della qualità di socio da tre a sei mesi,
c) espulsione dall’Associazione.
Il richiamo consiste
nell’invio scritto o verbale rivolto al socio di tenere una condotta consona alla dignità di appartenenza al sodalizio.
La sospensione della
qualifica di socio comporta la perdita del diritto al voto per tutta la durata della sanzione.
L’espulsione
dall’Associazione deve essere sempre disposta nei confronti di coloro che si dimostrino indegni di appartenervi. Il socio espulso non può essere riammesso.
Nessuna sanzione
disciplinare può essere adottata senza preventiva contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni eventualmente addotte dal socio interessato
Articolo 7
Alle votazioni partecipano tutti i soci.
Articolo 8
Le Sezioni si possono costituire nelle località dove esistono
almeno 15 soci, ed hanno il compito di:
a.accertare se chi richiede l’ammissione a socio ha i requisiti prescritti;
b.provvedere di propria iniziativa alle varie attività con particolare
riguardo a quelle intese a:
- partecipare alle attività di Protezione Civile;
- promuovere la propaganda per l’acquisizione di nuovi soci;
- conservare ed amministrare il patrimonio;
- deliberare annualmente sui bilanci consuntivi e preventivi;
- pubblicare, se possibile, un proprio Foglio notiziario ufficiale.
Le Sezioni sono rette da
un Presidente coadiuvato da un Consiglio di Sezione di cui fanno parte 2 Vice presidenti e 4 Consiglieri. L’amministrazione delle Sezioni è tenuta da un Segretario amministrativo scelto dal Presidente tra i soci.
Se la Sezione conta più di 100 soci, il numero dei Consiglieri può essere portato a 10.
Articolo 9
Nelle località nelle quali non si raggiunge il numero di 15 soci,
ma di ameno 5, si può costituire un nucleo, coordinato da un capo nucleo nominato dal Presidente della Sezione territorialmente più prossima, dalla quale dipende a tutti gli effetti.
Articolo 10
E’ consentita la
costituzione di Gruppi di specialità. A tali Gruppi possono aderire soci iscritti a qualsiasi Sezione del territorio nazionale che intendano mantenere i vincoli e le tradizioni derivanti dall’appartenenza a reparti o settori di attività , anche nei riguardi del Servizio Nazionale di Protezione Civile.
Articolo 11
Presso la Presidenza
Nazionale e presso ogni Sezione si costituisce il Collegio dei Sindaci composto da:
un Presidente, 2 membri effettivi ed uno supplente. Compito del
Collegio l’esame della regolarità della contabilità sociale e la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri contabili. I componenti del Collegio hanno diritto ad
intervenire alle sedute dei rispettivi Consigli senza diritto al voto e possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti d’ispezione e di controllo. Le loro
dichiarazioni ed osservazioni devono essere messe a verbale.
Articolo 12
Le cariche delle Sezioni
sono elettive e attribuite a maggioranza dalle Assemblee dei Soci che sono in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni Sezione deve tenere l’Assemblea ordinaria almeno una volta all’anno, entro il primo trimestre, per deliberare sul bilancio consuntivo dell’anno precedente, per approvare il bilancio preventivo dell’anno in corso e per l’esame di tutte le questioni che interessano la vita della Sezione.
Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Presidente, su
deliberazione del Consiglio o su richiesta di almeno un terzo dei soci per la trattazione di particolari questioni da elencare nell’avviso di convocazione.
L’Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la
metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali; E’ valida in seconda convocazione con qualunque numero di soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione
deve intercorrere almeno un’ora.
Articolo 13
Le Sezioni possono
intitolarsi al nome di un eroico Caduto dell’Arma, ovvero di personalità che abbia onorato l’Arma stessa.
Il provvedimento relativo dovrà essere sanzionato dal Consiglio Nazionale.
Articolo 14
All’inizio di ciascun anno, ogni Sezione deve trasmettere alla
Presidenza Nazionale e al Delegato Regionale una dichiarazione firmata dal Presidente e dal Segretario
amministrativo che attesti il numero dei soci in regola con il versamento delle quote sociali al 31 dicembre dell’anno precedente.
I Presidenti di Sezione di ciascuna delle Regioni elencate nell’Art.
15, riuniti in Assemblea, eleggono
a maggioranza semplice il rispettivo Delegato regionale scegliendolo di norma tra i Presidenti di Sezione. L’eletto può conservare in tal caso la carica di Presidente di Sezione.
Con uguale procedura essi deliberano su questioni riguardanti la vita
del sodalizio nell’ambito regionale. Se nelle regioni esiste una sola Sezione, il Presidente di questa assume le funzioni di Delegato Regionale.
Articolo 15
Ai fini del presente Statuto le Delegazioni Regionali sono:
Piemonte-Valle
d’Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Marche; Lazio - Umbria; Abruzzo; Molise; Campania; Puglia - Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.
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