indice
chi siamo
storia
statuto
organigramma
volontariato
Tricolore
onorificenze
i decorati
sezioni
presidenti
foto manifestazioni
notizie
fototeca
santi protettori
la rivista
museo
link siti militari

Sei il visitatore n.

aggiornato al mese di marzo 2007

statuto

STATUTO

DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE

GENIERI E TRASMETTITORI D’ITALIA

Approvato dal Ministro della Difesa con D.M. 4 novembre  1997

(G.U. 42/1998)

e  modificato con D.M. 3 maggio 1999 (G.U. 126/1999)

Articolo 1

L’Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori d’Italia (A.N.G.E.T.) ha sede centrale a Roma.

Articolo 2

L’ANGET è una  associazione apolitica e non ha fini di lucro.

Articolo 3

L’Associazione si propone  le seguenti finalità:

a) mantenere vivo il culto dell’ideale della Patria;

b) custodire ed  esaltare il patrimonio spirituale rappresentato dalle gloriose tradizioni dell’Arma del Genio e delle Trasmissioni;

c) concorrere, quale organizzazione di volontariato civile, all’opera prestata dai Reparti in occasione di pubbliche calamità , alle attività  del Servizio Nazionale della  Protezione Civile ed agli interventi umanitari, ai sensi delle leggi vigenti in  materia;

d) sviluppare  sentimenti di solidarietà  e fratellanza fra soci, stabilire e consolidare  rapporti di fraterna cordialità  tra Genieri e Trasmettitori, in servizio ed in congedo;

e) sviluppare rapporti di cordialità  tra i propri soci e quelli delle altre Associazioni d’Arma che  abbiano finalità  analoghe;

f) assistere moralmente, e per quanto possibile materialmente, i soci e le loro famiglie;

g) rappresentare ai  competenti organi gli interessi dei soci;

h) favorire  l’elevazione spirituale e culturale dei soci mediante conferenze, pubblicazioni,  manifestazioni celebrative nazionali, regionali e sezionali.

Articolo 4

Possono essere soci  individuali dell’Associazione le persone indicate nellart. 5a.

Possono essere soci  collettiviâ e gli Enti elencati nel successivo art. 5b.

Possono essere soci  benemeriti  persone ed enti indicati nel successivo art. Sc.

I Soci versano quote sociali nei limiti e con le modalità  definite dal Consiglio Nazionale.

Non possono essere soci  coloro che, comunque, siano venuti meno alle leggi d’onore.

Articolo 5

a. I soci individuali si distinguono in:

1) ordinari: militari e  civili di ogni grado e qualifica che prestano o hanno prestato servizio alle dipendenze di Comandi ed Enti del Genio e delle Trasmissioni;

2)  onorari: i genieri ed i trasmettitori decorati di medaglia d’oro al valor militare od al valor  civile; personalità  del Genio e delle Trasmissioni che abbiano onorato l’Arma o che abbiano ricoperto con onore e prestigio cariche elettive in seno all’Associazione;

3) familiari: i  genitori, i coniugi, i figli, i fratelli e le sorelle dei soci ordinari e dei Caduti per la Patria;

4) simpatizzanti:  coloro che desiderano operare per gli scopi dell’Associazione.

b. I soci collettiviâ  sono: Comandi, Uffici, Reparti, Scuole, Stabilimenti, Circoli, Sale Convegno ed Enti del Genio e delle Trasmissioni, nonchè le Associazioni e gli Enti  che intendono collaborare per le finalità  dell’Associazione.

c. I soci benemeriti sono:

a. soci  distintisi per assiduità  nell’opera svolta a favore dell’Associazione o per  eminenti servizi resi all’Arma;

b. enti che con cospicue donazioni o con prestazioni abbiano procurato benefici  specifici o vantaggi all’Associazione;

La qualifica di socio si perde per dimissioni, morosità , espulsione.

Articolo 6

I soci che contravvengono  alle finalità  dello Statuto, che compromettono con parole o atti l’apoliticità  dell’Associazione o che arrechino pregiudizio al suo buon nome, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari in relazione alla gravità  delle  mancanze:

a) richiamo,

b) sospensione della qualità  di socio da tre a sei mesi,

c) espulsione  dall’Associazione.

Il richiamo consiste nell’invio scritto o verbale rivolto al socio di tenere una condotta consona  alla dignità  di appartenenza al sodalizio.

La sospensione della qualifica di socio comporta la perdita del diritto al voto per tutta la durata della sanzione.

L’espulsione dall’Associazione deve essere sempre disposta nei confronti di coloro che si dimostrino indegni di appartenervi. Il socio espulso non può essere  riammesso.

Nessuna sanzione disciplinare può essere adottata senza preventiva contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni eventualmente  addotte dal socio interessato 

Articolo 7

Alle votazioni partecipano tutti i soci. 

Articolo 8

Le Sezioni si possono  costituire nelle località  dove esistono almeno 15 soci, ed hanno il compito  di:

a.accertare se chi richiede l’ammissione a socio ha i requisiti prescritti;

b.provvedere di propria iniziativa alle varie attività con particolare riguardo  a quelle intese a:

-  partecipare alle  attività  di Protezione Civile;

- promuovere la  propaganda per l’acquisizione di nuovi soci;

-  conservare ed amministrare il patrimonio;

-  deliberare annualmente  sui bilanci consuntivi e preventivi;

-  pubblicare, se  possibile, un proprio Foglio notiziario ufficiale.

Le Sezioni sono rette da un Presidente coadiuvato da un Consiglio di Sezione di cui fanno parte 2 Vice presidenti e 4 Consiglieri. L’amministrazione delle Sezioni è tenuta da un Segretario amministrativo scelto dal Presidente tra i soci.

Se la Sezione conta più di 100 soci, il numero dei Consiglieri può essere portato a 10.

Articolo 9

Nelle località  nelle  quali non si raggiunge il numero di 15 soci, ma di ameno 5, si può costituire un  nucleo, coordinato da un capo nucleo nominato dal Presidente della Sezione  territorialmente più prossima, dalla quale dipende a tutti gli effetti.

Articolo 10

E’ consentita la costituzione di Gruppi di specialità. A tali Gruppi possono aderire soci iscritti a qualsiasi Sezione del territorio nazionale che intendano mantenere i  vincoli e le tradizioni derivanti dall’appartenenza a reparti o settori di  attività , anche nei riguardi del Servizio Nazionale di Protezione Civile.

Articolo 11

Presso la Presidenza Nazionale e presso ogni Sezione si costituisce il Collegio dei Sindaci composto da:

un Presidente, 2 membri  effettivi ed uno supplente. Compito del Collegio l’esame della regolarità   della contabilità  sociale e la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei  libri contabili. I componenti del Collegio hanno diritto ad  intervenire alle sedute dei rispettivi Consigli senza diritto al voto e possono,  in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti d’ispezione e di  controllo. Le loro dichiarazioni ed osservazioni devono essere messe a  verbale.

Articolo 12

Le cariche delle Sezioni sono elettive e attribuite a maggioranza dalle Assemblee dei Soci che sono in  regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni Sezione deve tenere l’Assemblea ordinaria almeno una volta all’anno, entro il primo trimestre, per deliberare sul bilancio consuntivo dell’anno precedente, per approvare il bilancio preventivo dell’anno in corso e per l’esame di tutte le questioni che  interessano la vita della Sezione.

Assemblee straordinarie  possono essere convocate dal Presidente, su deliberazione del Consiglio o su richiesta di almeno un terzo dei soci per la trattazione di particolari  questioni da elencare nell’avviso di convocazione.

L’Assemblea è valida in  prima convocazione se è presente almeno la metà  più uno dei soci in regola con  il pagamento delle quote sociali; E’ valida in seconda convocazione con qualunque  numero di soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve  intercorrere almeno un’ora.

Articolo 13

Le Sezioni possono intitolarsi al nome di un eroico Caduto dell’Arma, ovvero di personalità  che  abbia onorato l’Arma stessa.

Il provvedimento relativo  dovrà  essere sanzionato dal Consiglio Nazionale.

Articolo 14

All’inizio di ciascun  anno, ogni Sezione deve trasmettere alla Presidenza Nazionale e al  Delegato Regionale una dichiarazione firmata dal Presidente e dal Segretario amministrativo che attesti il numero dei soci in regola con il versamento delle quote sociali al 31 dicembre dell’anno precedente.

I Presidenti di Sezione  di ciascuna delle Regioni elencate nell’Art. 15, riuniti in Assemblea, eleggono a maggioranza semplice il rispettivo Delegato regionale scegliendolo di norma  tra i Presidenti di Sezione. L’eletto può conservare in tal caso la carica di  Presidente di Sezione.

Con uguale procedura essi  deliberano su questioni riguardanti la vita del sodalizio nell’ambito  regionale. Se nelle regioni esiste una sola Sezione, il Presidente di questa  assume le funzioni di Delegato Regionale.

Articolo 15

Ai fini del presente Statuto le Delegazioni Regionali sono:

Piemonte-Valle d’Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Marche; Lazio - Umbria; Abruzzo; Molise; Campania;  Puglia - Basilicata; Calabria; Sicilia;  Sardegna.

 

inizio pagina