Tu presterai
giuramento sui Santi Vangeli di Dio di mantenerti fedele alla Sacrosanta
Romana Chiesa e al Sacro Romano Impero e suoi Imperatori e Re
canonicamente eletti. Avrai cura di redigere gli atti di tuo pugno in
forma pubblica su pergamena, non su carta raschiata, né in versi, né su
papiro. Sarà tua cura che sia salvaguardata la giustizia (diritto) nelle
cause della Chiesa, degli ospiti, delle vedove e degli orfani, e sarai
favorevole e benigno. Eserciterai assiduamente l'officio di Notaio e di
Giudice senza frode, nulla aggiungendo o sottraendo con malizia, sì ce
possa essere di vantaggio o di nocumento all'uno dei contraenti. Con la
stessa autorità accordiamo, diamo e concediamo a voi, ai vostri eredi e
successori, la facoltà di legittimare tutti e i singoli (sudditi) nati
illegittimi, incestuosi, spurii, i nati in luoghi di alloggio (transito),
o in qualsiasi altra riprovevole unione. Avrai quindi la facoltà di
integrarli nei legittimi diritti, onori, dignità e vari offici propri dei
nati legittimi e di concedere ad essi il beneficio della dispensa sul
difetto di legittima nascita.
Pertanto chi avrà usufurito di tale privilegio
di dispensa o di legittimazione potrà succedere nei beni, diritti, beni
mobili e immobili paterni e materni, di famiglia o di consanguinità, per
testamento o ab intestato, nei diritti feudali e allodiali, ritenendo
scaduto del tutto l'opposizione della nascita illegittima; siano perciò
ritenuti legittimi al pari di quelli nati da vero e provato matrimonio,
non ostante qualsiasi legge generale o speciale e particolarmente quelle
che non consentono, senza fondata motivazione, di legittimare gli spurii.
Intendiamo inoltre per la suaccennata
affermazione di suprema potestà supplire a ogni difetto od oscurità di
espressione o che si opponga alla forma, qualora in qualsiasi modo si
presenti, sia pure si debba farne menzione in qualche legge, statuto
pubblico o privato.
E generalmente non ostante particolari leggi,
diritti, consuetudini comuni, generali o speciali di qualche territorio o
di qualsiasi persona privata o pubblica, qualsiasi privilegio o
concessioni avute da qualche Re o Imperatore dei Romani, o da qualsiasi
persona che abbia preteso arrogarsi tale potere per una consuetudine di
diritto o di fatto o di qualsiasi altro genere, compresa ogni altra
disposizione, sono da ritenersi abrogate, decadute e abolite se e in
quanto sono contrarie ai soprascritti privilegi in generale o a qualcuno
in particolare.
Ed è perciò nostra volontà e decisione che
tutto ciò che si oppone sia da ritenersi espresso, specificato e nominato
e di conseguenza propria mente ed espressamente abrogato, in special modo
poi non ostanti leggi, o diritti che si oppongono in modo generale o
speciale a che siano trasferiti, concessi o alienati la giurisdizione del
feudo o i diritti dei coloni Iscritti, dei Vassalli, dei fedeli abitanti
di qualsiasi condizione o stato. |