27

1369 - 1969  
SESTO CENTENARIO DEL FEUDO IMPERIALE



La Palazzina Pepoli residenza estiva dei Conti. Si noti il muro di difesa ora abbattuto. La meridiana è sempre stato un motivo di interesse e di curiosità. Fu in questa occasione che si effettuarono misure astronomiche e geodetiche con la massima precisione e che qui riporto:  altitudine m. 699,50 - latitudine 44° 8'  longitudine 28° 49' or. di Ferro.
Il campanile - latitudine 44°, 8', 30" -  longitudine 1°, 17', 40" ovest di Roma.
















Le miserie di ieri, di oggi e di sempre.

    Tu presterai giuramento sui Santi Vangeli di Dio di mantenerti fedele alla Sacrosanta Romana Chiesa e al Sacro Romano Impero e suoi Imperatori e Re canonicamente eletti. Avrai cura di redigere gli atti di tuo pugno in forma pubblica su pergamena, non su carta raschiata, né in versi, né su papiro. Sarà tua cura che sia salvaguardata la giustizia (diritto) nelle cause della Chiesa, degli ospiti, delle vedove e degli orfani, e sarai favorevole e benigno. Eserciterai assiduamente l'officio di Notaio e di Giudice senza frode, nulla aggiungendo o sottraendo con malizia, sì ce possa essere di vantaggio o di nocumento all'uno dei contraenti. Con la stessa autorità accordiamo, diamo e concediamo a voi, ai vostri eredi e successori, la facoltà di legittimare tutti e i singoli (sudditi) nati illegittimi, incestuosi, spurii, i nati in luoghi di alloggio (transito), o in qualsiasi altra riprovevole unione. Avrai quindi la facoltà di integrarli nei legittimi diritti, onori, dignità e vari offici propri dei nati legittimi e di concedere ad essi il beneficio della dispensa sul difetto di legittima nascita.
     Pertanto chi avrà usufurito di tale privilegio di dispensa o di legittimazione potrà succedere nei beni, diritti, beni mobili e immobili paterni e materni, di famiglia o di consanguinità, per testamento o ab intestato, nei diritti feudali e allodiali, ritenendo scaduto del tutto l'opposizione della nascita illegittima; siano perciò ritenuti legittimi al pari di quelli nati da vero e provato matrimonio, non ostante qualsiasi legge generale o speciale e particolarmente quelle che non consentono, senza fondata motivazione, di legittimare gli spurii.
     Intendiamo inoltre per la suaccennata affermazione di suprema potestà supplire a ogni difetto od oscurità di espressione o che si opponga alla forma, qualora in qualsiasi modo si presenti, sia pure si debba farne menzione in qualche legge, statuto pubblico o privato.
     E generalmente non ostante particolari leggi, diritti, consuetudini comuni, generali o speciali di qualche territorio o di qualsiasi persona privata o pubblica, qualsiasi privilegio o concessioni avute da qualche Re o Imperatore dei Romani, o da qualsiasi persona che abbia preteso arrogarsi tale potere per una consuetudine di diritto o di fatto o di qualsiasi altro genere, compresa ogni altra disposizione, sono da ritenersi abrogate, decadute e abolite se e in quanto sono contrarie ai soprascritti privilegi in generale o a qualcuno in particolare.
     Ed è perciò nostra volontà e decisione che tutto ciò che si oppone sia da ritenersi espresso, specificato e nominato e di conseguenza propria mente ed espressamente abrogato, in special modo poi non ostanti leggi, o diritti che si oppongono in modo generale o speciale a che siano trasferiti, concessi o alienati la giurisdizione del feudo o i diritti dei coloni Iscritti, dei Vassalli, dei fedeli abitanti di qualsiasi condizione o stato.


HOME

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

PROSEGUI

19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34