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Titolo II
Organizzazione.
Art.
4 – Soci.
- Nell’Associazione
si distinguono i soci fondatori ed i soci ordinari.
- sono soci
fondatori coloro che sono nell’atto costitutivo,
- possono essere
soci ordinari dell’Associazione persone fisiche
interessate, nonché enti di qualsiasi natura che
svolgono attività analoga o connessa a quella
propria, ovvero utili in qualsiasi modo agli scopi
dell’associazione.
- Per essere
ammesso a socio bisogna presentare domanda al
Consiglio Direttivo (C.D.) e versare, dopo l’ammissione,
la quota d’iscrizione deliberata di anno in anno
dallo stesso C. D.
- Sull’ammissione
a socio il C.D. delibera con la maggioranza di almeno
due terzi.
- Avverso le decisioni del C.D. ci si può appellare al
Collegio dei Probiviri che decide con maggioranza qualificata.
- L’Associazione,
per proposta del C.D., potrà chiedere ai soci, oltre
alla quota d’iscrizione, altri contributi nell’arco
dell’anno in corso, il cui totale non potrà
superare cinque volte la quota associativa.
- La quota associativa sarà deliberata e richiesta
annualmente.
- Può essere
escluso il socio che commette azioni preguidizievoli
agli scopi o al patrimonio dell’Associazione.
- Il C.D. può
decidere l’esclusione del socio, solo per gravi
motivi, con le stesse modalità indicate per l’ammissione,
la decisione dovrà essere motivata.
- La delibera di
esclusione diviene pienamente efficace solo se
confermata dal Collegio dei Probiviri, con esclusione
dei soci morosi, che si ritengono automaticamente
esclusi dall’Associazione.
- L’associato
può sempre recedere dall’Associazione, la
dichiarazione di recesso deve essere comunicata per
iscritto al C.D. ed ha effetto dalla fine dell’anno
in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
Art.
5 – Organi –
- Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea dei
Soci (A.S.)
- il Consiglio Direttivo (C.D.)
- il Presidente
dell’Associazione
- il Comitato Scientifico (C.S.)
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